Sez. 3, Sentenza n. 2230 del 05/08/1964 (Rv. 303334 - 01)
VENDITA - VENDITA DI COSE MOBILI - NORMALE DETERMINAZIONE DEL RISARCIMENTO - CRITERI.*
VENDITA - VENDITA DI COSE MOBILI - NORMALE DETERMINAZIONE DEL RISARCIMENTO - CRITERI.*
In caso di inadempimento del contratto di vendita, tra i danni dovuti alla parte adempiente, deve essere considerata, in via primaria, l'eventuale variazione che, in pregiudizio della medesima, siasi verificata in ordine al valore della cosa, oggetto del contratto. Se questa ha un prezzo corrente, la prova del danno, costituito da tale variazione, e offerta dal confronto tra il detto prezzo e quello contrattuale, cosicche la parte adempiente assolve compiutamente all'Onere probatorio col dimostrare la differenza tra i due prezzi, salva alla altra parte la facolta di provare, a sua volta, che in concreto non si e verificato il danno espresso da quella differenza, come nel caso in cui il venditore o compratore adempiente siano riusciti rispettivamente a vendere o ad acquistare altrimenti, allo stesso prezzo previsto nel contratto rimasto inadempiuto. Qualora, invece, il prezzo corrente della cosa venduta risulti dalle fonti indicate nel terzo comma dell'art.1515 cod.civ., l'art.1518, primo comma cod.civ. stabilisce, con presunzione assoluta, e in deroga al su enunciato principio, il danno minimo risarcibile, determinandolo nella differenza tra il prezzo convenuto nel contratto e quello corrente nel luogo e nel giorno in cui avrebbe dovuto essere effettuata la consegna, con conseguente impossibilita per la parte inadempiente di offrire la prova che, in realta, il danno non si e verificato affatto o non si e verificato nella predetta misura. (Conf 3060/62; 4344/57).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1518
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)