Sez. 5, Sentenza n. 7 del 13/01/1971 Ud. (dep. 15/03/1971) Rv. 117124 - 01
PROVA PENALE - TESTIMONI - PERSONA OFFESA - DEPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA - UNICA PROVA A CARICO - MOTIVAZIONE IN ORDINE ALL'ATTENDIBILITA - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA PENALE - TESTIMONI - PERSONA OFFESA - DEPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA - UNICA PROVA A CARICO - MOTIVAZIONE IN ORDINE ALL'ATTENDIBILITA - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
La testimonianza della parte offesa dal reato puo costituire fonte di prova anche se e l'unico elemento sul quale si fonda il giudizio di responsabilita dell'imputato, quando il giudice di merito, come nella fattispecie, ha indicato gli elementi in base ai quali l'ha ritenuta veritiera ed attendibilè e tale valutazione e incensurabile in Cassazione se congruamente e logicamente motivata. (Conf 115901, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 524, Cod. Proc. Pen. art. 378 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)