Sez. 1, Sentenza n. 2704 del 03/04/1990 (Rv. 466364 - 01)
SICILIA - ELEZIONI - REGIONALI - CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE - PRESIDENTI DI AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI - CAUSA DI INCOMPATIBILITÀ - CESSAZIONE ALMENO NOVANTA GIORNI PRIMA DEL COMPIMENTO DI UN QUINQUENNIO DELLA DATA DELLA PRECEDENTE ELEZIONE - NECESSITÀ.*
SICILIA - ELEZIONI - REGIONALI - CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE - PRESIDENTI DI AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI - CAUSA DI INCOMPATIBILITÀ - CESSAZIONE ALMENO NOVANTA GIORNI PRIMA DEL COMPIMENTO DI UN QUINQUENNIO DELLA DATA DELLA PRECEDENTE ELEZIONE - NECESSITÀ.*
In tema di elezioni alla carica di consigliere regionale in Sicilia, ai fini della rimozione della causa di incompatibilità, la cessazione dalla carica incompatibile deve avvenire "almeno novanta giorni prima dal compimento di un quinquennio dalla data della precedente elezione" per i soggetti - tra cui i presidenti delle amministrazioni provinciali - già indicati dalle leggi regionali n. 29 del 1951 e n. 6 del 1958, atteso che la possibilità - prevista nella prima applicazione della legge Reg. 22 aprile 1986 n. 20 dalla relativa disposizione transitoria dell'art. 19 - di utile cessazione della carica "entro quindici giorni dalla entrata in vigore della legge" stessa riguarda esclusivamente assessori comunali e provinciali, nei confronti dei quali l'ineleggibilità precedentemente non sussisteva, come espressamente stabilito dall'art. 20 della legge Reg. 24 giugno 1986 n. 31, con interpretazione autentica della citata disposizione transitoria dell'art. 19 della legge n. 20 del 1986, che manifestamente non contrasta con l'art. 51 cost., come rilevato dalla Corte cost. Con sentenza n. 131 del 1987. (V 494/88, mass n 457019).*
Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 20/03/1951 num. 29 art. 8 com. 4 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 18/02/1958 num. 6 art. 1, Legge Reg. Sicilia 22/04/1986 num. 20 art. 19 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 24/06/1986 num. 31 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)