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Sez. 1, Sentenza n. 494 del 22/01/1988 (Rv. 457019 - 01)

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE - CAUSE DI INELEGGIBILITÀ A CONSIGLIERE COMUNALE - LEGGE REGIONALE SICILIANA 24 GIUGNO 1986 N. 31 - GIUDIZI IN CORSO - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457019-01

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE - CAUSE DI INELEGGIBILITÀ A CONSIGLIERE COMUNALE - LEGGE REGIONALE SICILIANA 24 GIUGNO 1986 N. 31 - GIUDIZI IN CORSO - APPLICABILITÀ.*

In tema d'incompatibilità con la carica di consigliere comunale, le Disposizioni della legge regionale siciliana 24 giugno 1986 n. 31 sono applicabili nei giudizi in corso, ancorché inerenti ad elezione svoltasi nel vigore della precedente normativa, poiché le relative controversie, coinvolgendo l'attuale "status" dell'eletto, sono soggette alla disciplina vigente al momento della decisione, senza che si renda in proposito necessaria un'espressa previsione d'immediata operatività dello "ius superveniens" (quale quella contenuta nell'art. 12 primo comma della legge nazionale 23 aprile 1981 n. 154). (V 664/73, mass n 362786; (V 3226/72, mass n 361029; (V 2079/72, mass n 359286).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 51, Legge Reg. Sicilia 28/08/1960 num. 3 art. 5 CORTE COST., Legge 23/04/1984 num. 154 art. 12, Legge Reg. Sicilia 24/06/1986 num. 31 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)