Sez. L - , Sentenza n. 202 del 08/01/2018 (Rv. 646563 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Sospensione obblighi contributivi a seguito eventi sismici del 31 ottobre 2002 - Pagamento spontaneo in termine - Ripetibilità - Esclusione - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
In tema di sospensione dei termini per l’adempimento degli obblighi contributivi a seguito degli eventi sismici del 31 ottobre 2002, il pagamento integrale nel termine non realizza un indebito ripetibile, ma determina l’estinzione dell’obbligazione contributiva, nonostante l’effetto automatico delle misure sospensive adottate, precludendo la possibilità di avvalersi in epoca successiva del suddetto beneficio.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 04/11/2002 num. 245 art. 4, Legge 27/12/2002 num. 286 CORTE COST., Ordin. Minist. Presidenza Consiglio Ministri 29/11/2002 num. 3253 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)