diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 2833 del 12/02/2016 (Rv. 638932 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Sospensione di obblighi contributivi a seguito del terremoto del 31 ottobre 2002 - Automaticità - Obbligo di comunicazione all'Inps - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638932-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)

Il beneficio della sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi contributivi per il periodo dall'ottobre 2002 al novembre 2005, disposto, a seguito di terremoto, dall'art. 4 del d.l. n. 245 del 2002 come convertito dalla l. n. 286 del 2002, nonché dall'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del consiglio dei ministri n. 3253 del 2002 e dalle successive ordinanze omologhe che hanno ampliato ed esteso l'ambito originale di intervento della misura, opera automaticamente in favore dei soggetti residenti o aventi sede operativa o legale nei territori colpiti, non costituendo la comunicazione all'INPS di volerne beneficiare una condizione per la fruizione del beneficio, né un elemento costitutivo del diritto.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 04/11/2002 num. 245 art. 4, Legge 27/12/2002 num. 286 CORTE COST., Ordin. Minist. Presidenza Consiglio Ministri 29/11/2002 num. 3253 art. 7 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)