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Sez. T, Ordinanza n. 6782 del 20/03/2026 (Rv. 678309-01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Gravi ed eccezionali ragioni - Ambito di applicazione - Espressa motivazione - Necessità - Illogicità o erroneità - Sindacabilità in cassazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678309-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE

In tema di spese giudiziali, le gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificarne la compensazione totale o parziale devono essere espressamente motivate e riferite a specifiche circostanze o aspetti della controversia, quali la condotta processuale della parte soccombente o l'incidenza di fattori esterni non controllabili, tali da rendere, nel caso concreto, contraria al principio di proporzionalità l'applicazione del criterio generale della soccombenza; dette ragioni, inoltre, non possono essere illogiche o erronee, configurandosi altrimenti un vizio di violazione di legge denunciabile in sede di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva compensato le spese del giudizio di ottemperanza, valorizzando la mancanza di un preventivo sollecito di pagamento, circostanza ritenuta estranea e neutra rispetto alla controversia).

Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 15 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)