Sez. T, Ordinanza n. 17683 del 03/06/2026 (Rv. 679362-01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Processo tributario - Compensazione delle spese processuali ex art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 9, comma 1, lett. f), n. 2 del d.lgs. n. 156 del 2015 - Ambito temporale di applicazione - Fondamento - Motivazione - Esplicita indicazione di gravi ed eccezionali ragioni - Necessità. TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE - In genere.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE
In tema di compensazione delle spese processuali nel processo tributario, la nuova formulazione dell'art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, introdotta dall'art. 9, comma 1, lett. f), n. 2, del d.lgs. n. 156 del 2015 - che, disciplinando la compensazione nel processo tributario in via autonoma rispetto al processo civile, ha imposto l'obbligo di motivazione in ordine alla sussistenza delle gravi ed eccezionali ragioni che la giustificano -, in difetto di un'espressa disciplina transitoria ed in base al generale principio processuale tempus regit actum, è immediatamente applicabile ai processi pendenti alla data di sua entrata in vigore (1° gennaio 2016).
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 15 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 156 art. 9 com. 1 lett. F CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Legge 28/12/2005 num. 263 art. 2, Decreto Legge 30/12/2005 num. 273 art. 39 quater CORTE COST., Legge 23/02/2006 num. 51 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 58, Decreto Legge 12/09/2014 num. 132 art. 13 CORTE COST., Legge 10/11/2014 num. 162 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)