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Sez. L, Sentenza n. 2379 del 05/04/1986 (Rv. 445502 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI NOTORI - NOZIONE - EVENTI DI CARATTERE GENERALE ED OBIETTIVO - GENERALIZZAZIONE DI UNA SITUAZIONE PARTICOLARE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445502-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI NOTORI - NOZIONE - EVENTI DI CARATTERE GENERALE ED OBIETTIVO - GENERALIZZAZIONE DI UNA SITUAZIONE PARTICOLARE - ESCLUSIONE.*

L'art. 115, secondo comma, cod. proc. civ., nel prevedere che il giudice possa, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza, si riferisce ad eventi di carattere generale ed obiettivo, che proprio perché tali (come, ad esempio, la svalutazione monetaria oppure un fatto di guerra) non hanno bisogno di essere provati nella loro specificità, restando conseguentemente escluso che, ai fini probatori previsti da detta norma, si possa generalizzare una situazione particolare. (V 1097/70).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)