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Sez. 1, Sentenza n. 3557 del 09/12/1971 (Rv. 355232 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ACCESSIONI - PRESUNZIONE DI CUI ALL'ART 47 DEL RD N 3269 DEL 1923 - SUPERAMENTO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1971-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/355232-01

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ACCESSIONI - PRESUNZIONE DI CUI ALL'ART 47 DEL RD N 3269 DEL 1923 - SUPERAMENTO - CONDIZIONI.*

Perche cada la presunzione di accessione, posta dall'art 47 della legge di registro, non e necessario che la dichiarazione resa dalle parti contraenti in ordine alla preesistente appartenenza della proprieta della costruzione all'acquirente del suolo trovi conferma in un atto di trasferimento comprovante l'avvenuto distacco della proprieta della costruzione da quella del suolo e quindi la titolarita, nel trasferente, del diritto di proprieta della costruzione formante oggetto del negozio concluso, ma e sufficiente che, in virtu di un negozio realizzato a mezzo di un atto che abbia acquistato data certa con la registrazione, l'acquirente del suolo possa dimostrare di aver comunque avuto gia da prima la disponibilita della costruzione per essergli questa stata trasferita da colui che se ne dichiarava e che egli riteneva proprietario. Cio che la norma mira a tutelare e, invero, l'interesse dello stato a che i contribuenti paghino i Tributi dovuti. E tale interesse e sufficientemente tutelato con l'esibizione dell'atto contenente quello che si presenta come un regolare negozio traslativo, essendo tale esibizione idonea a dare all'ufficio tributario la certezza che sull'atto e stata corrisposta la dovuta imposta di registro.*

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 47 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)