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Sez. 1, Sentenza n. 4458 del 08/07/1986 (Rv. 447214 - 01)

REGIONI - REGIONI DI DIRITTO COMUNE (A STATUTO ORDINARIO) - POTESTÀ LEGISLATIVA (COMPETENZA NORMATIVA) - CONCORRENTE (O RIPARTITO) - MATERIE (INDICAZIONE DELLE) - CACCIA - SINGOLE REGIONI DI DIRITTO COMUNE - TOSCANA - IN GENERE - ESERCIZIO DELLA CACCIA CON MEZZI NON CONSENTITI - IRROGAZIONE DI SANZIONE PECUNIARIA - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE N. 689 DEL 1981 IN PENDENZA DEL TERMINE PER IMPUGNARE LA SENTENZA RESA DAL PRETORE SULL'OPPOSIZIONE DEL CONTRAVVENTORE - EFFETTI - ESPERIBILITÀ DEL RICORSO PER CASSAZIONE E SINDACABILITÀ IN SEDE DI RINVIO DEL PROVVEDIMENTO OPPOSTO CON RIFERIMENTO ALL'AMMONTARE DELLA SANZIONE.*
Stato
decisa il 1986-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447214-01

REGIONI - REGIONI DI DIRITTO COMUNE (A STATUTO ORDINARIO) - POTESTÀ LEGISLATIVA (COMPETENZA NORMATIVA) - CONCORRENTE (O RIPARTITO) - MATERIE (INDICAZIONE DELLE) - CACCIA - SINGOLE REGIONI DI DIRITTO COMUNE - TOSCANA - IN GENERE - ESERCIZIO DELLA CACCIA CON MEZZI NON CONSENTITI - IRROGAZIONE DI SANZIONE PECUNIARIA - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE N. 689 DEL 1981 IN PENDENZA DEL TERMINE PER IMPUGNARE LA SENTENZA RESA DAL PRETORE SULL'OPPOSIZIONE DEL CONTRAVVENTORE - EFFETTI - ESPERIBILITÀ DEL RICORSO PER CASSAZIONE E SINDACABILITÀ IN SEDE DI RINVIO DEL PROVVEDIMENTO OPPOSTO CON RIFERIMENTO ALL'AMMONTARE DELLA SANZIONE.*

La nuova disciplina delle sanzioni pecuniarie amministrative, introdotta dal capo primo della legge 24 novembre 1981 n. 689, è operante, ai sensi della disposizione transitoria dell'art. 40, anche per le violazioni commesse anteriormente alla sua entrata in vigore (siano esse "depenalizzate" con la legge stessa, ovvero contemplate "ab origine" come infrazioni amministrative), quando il relativo procedimento non sia ancora definito. Pertanto, con riguardo a sanzione pecuniaria irrogata, a norma dell'art. 38 della legge Reg. Toscana 15 marzo 1980 n. 17, per Esercizio della caccia con mezzi non consentiti, la sopravvenuta entrata in vigore della predetta nuova disciplina, in pendenza del termine per impugnare la sentenza resa dal pretore sull'opposizione del contravventore, determina l'esperibilità del ricorso per Cassazione avverso la sentenza medesima, ai sensi dell'art. 23 ultimo comma della legge n. 689 del 1981 (comportante l'implicita abrogazione dell'art. 37 della legge regionale nella parte in cui ne contempla l'appellabilità), nonché, in caso di accoglimento del ricorso, l'applicabilità, in Sede di rinvio, anche del disposto dello undicesimo comma dello stesso art. 23, circa il potere del giudice dell'opposizione di sindacare il provvedimento opposto pure con riferimento all'ammontare della sanzione. (V 2709/85, mass n 440495).*

Riferimenti normativi: Legge Reg. Toscana 15/03/1980 num. 17 art. 38 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 29, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 40

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)