Sez. 3, Sentenza n. 381 del 08/02/1974 (Rv. 368063 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE - ALL'ESECUZIONE - LEGITTIMAZIONE ATTIVA - CUSTODE DEL SEQUESTRO GIUDIZIARIO - INSUSSISTENZA.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE - ALL'ESECUZIONE - LEGITTIMAZIONE ATTIVA - CUSTODE DEL SEQUESTRO GIUDIZIARIO - INSUSSISTENZA.*
Il custode, quale organo ausiliario del giudice nel procedimento di sequestro giudiziario, non e legittimato a proporre opposizione alla esecuzione od agli Atti esecutivi riguardanti i provvedimenti emessi nel giudizio in cui sia stato nominato, dovendosi egli uniformare semplicemente ai criteri ed ai limiti fissati dal giudice per la conservazione e l'amministrazione (eventualmente necessaria) dei beni sequestrati. Il custode e invece legittimato attivamente e passivamente nelle azioni concernenti la conservazione e l'amministrazione dei beni stessi fino al momento della cessazione della misura cautelare.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 65, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 670, Cod. Proc. Civ. art. 677
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)