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Sez. 2, Sentenza n. 1877 del 19/03/1984 (Rv. 433950 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - CUSTODIA DELLE COSE SEQUESTRATE - OBBLIGHI E DIRITTI DEL CUSTODE - SEQUESTRO GIUDIZIARIO - ATTI COMPIUTI DAL CUSTODE ANCHE IN ESECUZIONE DI PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DEI TERZI - LEGITTIMAZIONE ATTIVA E PASSIVA IN RELAZIONE A TALI RAPPORTI ANCHE IN ORDINE A PRETESE MOLESTIE POSSESSORIE.*
Stato
decisa il 1984-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433950-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - CUSTODIA DELLE COSE SEQUESTRATE - OBBLIGHI E DIRITTI DEL CUSTODE - SEQUESTRO GIUDIZIARIO - ATTI COMPIUTI DAL CUSTODE ANCHE IN ESECUZIONE DI PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DEI TERZI - LEGITTIMAZIONE ATTIVA E PASSIVA IN RELAZIONE A TALI RAPPORTI ANCHE IN ORDINE A PRETESE MOLESTIE POSSESSORIE.*

Il custode di beni sottoposti a sequestro giudiziario - in quanto esponente e rappresentante, in particolare nei confronti dei terzi, di un patrimonio separato costituente centro di imputazione di rapporti giuridici attivi e passivi - risponde direttamente nei riguardi dei terzi stessi degli Atti compiuti in siffatta veste, quand'anche in esecuzione di provvedimenti del giudice ai sensi dell'art. 676 cod. proc. civ. (ai quali i predetti terzi, non essendone destinatari in via immediata, non possono opporsi nell'ambito di quella procedura cautelare) e, pertanto, è legittimato a stare in giudizio attivamente e passivamente in relazione a tali rapporti e per la tutela degli interessi collegativi, anche in ordine a pretese molestie possessorie poste in essere, senza che la conseguenzialità all'esecuzione dei menzionati provvedimenti valga ad escluderne l'animus turbandi in relazione alla volontarietà del fatto (od atto) ed alla concreta relativa efficienza a contraddire un'altrui situazione di possesso. (V 3077/80, mass n 406835; (V 1002/78, mass n 390339; (V 1229/75, mass n 374681; (V 381/74, mass n 368063).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 676

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)