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Sez. 6, Sentenza n. 787 del 20/12/2006 Ud. (dep. 16/01/2007) Rv. 235851 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO IMMEDIATO - RICHIESTA DI GIUDIZIO ABBREVIATO | Richiesta subordinata ad integrazione probatoria - Fissazione di udienza per la sua delibazione - Automatica ammissione al rito abbreviato - Esclusione - Successivo rigetto dell'istanza - Legittimità.
Stato
decisa il 2006-12-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235851-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO IMMEDIATO - RICHIESTA DI GIUDIZIO ABBREVIATO

La fissazione dell'udienza per deliberare in merito alla richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad integrazione probatoria, che segua l'originario decreto di giudizio immediato, non può essere considerata atto che introduce il giudizio abbreviato, così che il giudice può, in esito all'udienza, ritenere non sussistenti i requisiti per la sua ammissione e rigettare l'istanza. (La Corte in motivazione ha evidenziato che non assume rilevanza a tali fini la sentenza della Corte costituzionale n.169 del 2003, che ha dichiarato la illegittimità degli artt. 458, comma secondo e 464, comma primo cod. proc. pen. nella parte in cui, in caso di rigetto dell'istanza da parte del G.i.p., non consentivano la rinnovazione della istanza davanti al giudice del dibattimento prima della chiusura delle formalità di apertura).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 458 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)