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Sez. U, Sentenza n. 30200 del 28/04/2011 Cc. (dep. 28/07/2011) Rv. 250348 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO IMMEDIATO - RICHIESTA DI GIUDIZIO ABBREVIATO | Decreto di fissazione dell'udienza - Ordinanza dispositiva del rito - Equipollenza - Esclusione - Termini di fase della custodia cautelare - Conseguenze - Indicazione.
Stato
decisa il 2011-04-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/250348-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO IMMEDIATO - RICHIESTA DI GIUDIZIO ABBREVIATO

I termini di durata massima della custodia cautelare per la fase del giudizio abbreviato, anche nella ipotesi di rito non subordinato ad integrazione probatoria e disposto a seguito di richiesta di giudizio immediato, decorrono dall'ordinanza con cui si dispone il giudizio abbreviato e non dall'emissione del decreto di fissazione dell'udienza di cui all'art. 458, comma secondo, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 com. 1 lett. B CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 456 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 458 com. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)