Sez. L, Sentenza n. 12359 del 29/11/1995 (Rv. 494875 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - INTERRUZIONE | Decorrenza del termine breve - Interruzione e decorrenza di un nuovo termine - Morte della parte notificante - Applicabilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - INTERRUZIONE
Ai sensi dell'art. 328 cod. proc. civ. - nonostante l'imprecisa formulazione della rubrica dell'articolo - l'interruzione del termine di impugnazione previsto dall'art. 325 dello stesso codice e la conseguente decorrenza di un nuovo termine si verificano (con riguardo a tutti i contendenti) non soltanto nel caso in cui la morte riguardi la parte alla quale la sentenza sia stata notificata, ma anche nel caso in cui il suddetto evento riguardi la parte notificante.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 299
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)