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Sez. 1, Sentenza n. 1697 del 11/04/1978 (Rv. 391115 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - PROVVEDIMENTO - IMPUGNAZIONE DELLA PARTE SOCCOMBENTE - INTERESSE - INSUSSISTENZA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1978-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391115-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - PROVVEDIMENTO - IMPUGNAZIONE DELLA PARTE SOCCOMBENTE - INTERESSE - INSUSSISTENZA - FATTISPECIE.*

La parte soccombente non ha interesse ad impugnare il provvedimento di distrazione delle spese emesso a favore del difensore della parte avversa (nella specie, sotto il profilo dell'erronea attribuzione al difensore di secondo grado anche delle spese del giudizio di primo grado, spettanti a difensore diverso), trattandosi di provvedimento che incide esclusivamente sui rapporti fra detta parte vittoriosa ed il suo difensore. (V 2078/74, mass n 370375).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)