diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 8658 del 21/10/1994 (Rv. 488203 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE | Impugnazione - Interesse della parte soccombente - Insussistenza.
Stato
decisa il 1994-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488203-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE

La parte soccombente non ha interesse ad impugnare il provvedimento di distrazione delle spese emesso a favore del difensore della parte avversa, trattandosi di provvedimento che incide esclusivamente nei rapporti tra detta parte vittoriosa ed il suo difensore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)