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Sez. 1, Sentenza n. 768 del 05/03/1980 Cc. (dep. 28/04/1980) Rv. 145131 - 01

REATI CONTRO LA PERSONALITA DELLO STATO - DELITTI - DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI - BANDE ARMATE - AUTONOMIA DEL DELITTO DI PARTECIPAZIONE A BANDA ARMATA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1980-03-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/145131-01

REATI CONTRO LA PERSONALITA DELLO STATO - DELITTI - DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI - BANDE ARMATE - AUTONOMIA DEL DELITTO DI PARTECIPAZIONE A BANDA ARMATA - CONDIZIONI.*

Il principio secondo cui ogni partecipante alla banda commette un distinto delitto, rispetto a quello commesso dagli altri partecipanti, va correttamente inteso nel senso che si e in presenza di una pluralita di fattispecie delittuose solo allorquando piu soggetti aderiscono alla banda gia formata, autonomamente l'uno dall'altro. Quando, invece, due o piu persone, d'accordo tra loro, decidano di aderire alla formazione criminosa, ovvero determinino o rafforzino in un soggetto il proposito di aderire ad essa ci si trova in presenza non gia di una pluralita di reati di partecipazione a banda armata, bensi di un unico reato commesso da una pluralita di persone. Ne discende che non sussiste incompatibilita alcuna tra il delitto di cui all'art 306, comma secondo cod pen e l'aggravante contemplata dall'art 112 n 1 dello stesso codice.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 112 com. 1 n. 1, Cod. Pen. art. 306

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)