Sez. 1, Sentenza n. 9674 del 24/09/1990 (Rv. 469315 - 01)
RICORSI AMMINISTRATIVI - RICORSO GERARCHICO - IN GENERE - RICORSO GERARCHICO IMPROPRIO - SILENZIO RIGETTO - APPLICABILITÀ.*
RICORSI AMMINISTRATIVI - RICORSO GERARCHICO - IN GENERE - RICORSO GERARCHICO IMPROPRIO - SILENZIO RIGETTO - APPLICABILITÀ.*
L'istituto del silenzio - rigetto - di cui all'art. 6 del d.P.R. n. 1199 del 1971 - recante norme per la semplificazione e la accelerazione dei procedimenti amministrativi - opera anche con riguardo a casi di ricorso gerarchico improprio, come quello che, ai sensi dell'art. 90 del T.U. Sulla finanza locale n. 1175 del 1931, è proponibile al ministro delle Finanze a conclusione della fase amministrativa del contenzioso in materia di imposte di consumo (articolata nei precedenti stadi del ricorso al sindaco e di quello al prefetto e costituente condizione di proponibilità della successiva domanda giudiziale, soggetta al termine di decadenza di mesi tre dalla conclusione di detta fase preventiva), ed in Mancanza di Disposizioni transitorie, trova applicazione anche ai procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del citato d.P.R. n. 1199 del 1971. Ne consegue che, dopo il decorso di tre mesi da tale data, il silenzio del ministro implica rigetto del ricorso del contribuente, e segna l'inizio del termine di decadenza (sempre di tre mesi) per adire il giudice ordinario, restando ininfluente l'eventuale successiva adozione, da parte del ministro stesso, di un formale provvedimento di rigetto.*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 90, DPR 24/11/1971 num. 1199 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)