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Sez. 1, Sentenza n. 7909 del 28/09/1994 (Rv. 487946 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA ENTRATA (I.G.E.) - PRESCRIZIONE | Silenzio rigetto ex art. 6 del d.P.R. n. 1199 del 1971 - Ambito di applicazione - Ordinanza determinativa del credito erariale - Impugnazione con ricorso gerarchico al Ministro delle Finanze - Omessa decisione nel termine di novanta giorni - Termine decennale di prescrizione del credito - Decorrenza - Azione giudiziaria del contribuente - Prescrizione - Interruzione - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-09-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487946-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA ENTRATA (I.G.E.) - PRESCRIZIONE

All'istituto del silenzio-rigetto disciplinato dall'art. 6 del d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, in quanto tende ad accelerare e semplificare i procedimenti amministrativi va attribuita operatività generale e, quindi, attitudine ad incidere anche nella materia tributaria. Ne consegue che, decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso gerarchico al Ministro delle Finanze avverso la ordinanza - ingiunzione dell'Intendente di Finanza determinativa del credito erariale (nella specie per I.G.E., interessi e pena pecuniaria), il silenzio del Ministro implica rigetto del ricorso del contribuente ed inizia a decorrere il termine decennale di prescrizione del credito (nel corso del quale la amministrazione finanziaria può ingiungere il pagamento al debitore) senza che la azione giudiziaria proposta dal contribuente (dopo che si è formato il silenzio-rigetto) per contestare il credito della P.A. sia idonea ad interrompere la prescrizione, atteso che gli effetti interruttivi si verificano esclusivamente a favore del soggetto che ha compiuto l'atto di interruzione.

Riferimenti normativi: Legge 07/01/1929 num. 4 art. 56 CORTE COST., Legge 07/01/1929 num. 4 art. 57 CORTE COST., Legge 07/01/1929 num. 4 art. 58 CORTE COST., DPR 24/11/1971 num. 1199 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)