Sez. 5, Sentenza n. 17626 del 01/09/2004 (Rv. 576607 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI | Terzo pagante le retribuzioni in nome e per conto del datore di lavoro - Obbligo della ritenuta - Affermazione - Fondamento - Fattispecie relativa a banca che paga per facilitare il concordato intrapreso da un proprio debitore.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI
In tema di "sostituzione d'acconto" relativa al pagamento di corrispettivi per lavoro subordinato, ove il pagamento delle retribuzioni venga effettuato in nome e per conto dello stesso datore di lavoro, da un terzo (nella specie: una banca), il quale poi abbia notificato al datore un atto di surroga nei crediti dei dipendenti stessi, ai sensi dell'art. 1201 cod. civ., l'obbligo della ritenuta grava su colui che paga i crediti, atteso che la stessa incide su una parte di quei corrispettivi, anticipando il prelievo tributario a cui tali entrate sono soggette (In applicazione di tale principio, la Corte ha accolto il ricorso della società datrice di lavoro, in regime di concordato preventivo, proposto contro l'iscrizione a ruolo ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 delle ritenute alla fonte sulle retribuzioni ai dipendenti corrisposte dalla Banca che si era surrogata ai dipendenti, probabilmente per facilitare la procedura concordataria intrapresa dalla propria debitrice, onde meglio recuperare i propri crediti, ma non aveva effettuato le ritenute su quanto ad essi versato).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1201, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)