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Sez. 5, Sentenza n. 17515 del 09/12/2002 (Rv. 559088 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI | Ritenuta d'acconto - Non operata su emolumenti costituenti componente del reddito - Conseguenze - "Perpetuatio obligationis" nei confronti del Fisco - Sussistenza - "Rivalsa successiva" - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2002-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559088-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E REDDITI ASSIMILATI

Nel sistema della ritenuta d'acconto, diretto ad agevolare non Solo la riscossione ma anche l'accertamento degli obblighi del percettore del reddito, la mancata effettuazione della ritenuta, da parte del sostituto, non elimina il suo obbligo di versare la somma corrispondente ("perpetuatio obligationis"), fermo il suo diritto di rivalersi, in relazione all'importo corrisposto, nei riguardi del sostituito (cd. rivalsa successiva).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 23 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 64

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)