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Sez. 5 - , Sentenza n. 36767 del 26/11/2021 (Rv. 663140 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTE CATASTALI - IN GENERE | Imposta di bollo, ipotecaria e catastale - Atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso - Art. 10, comma 3, d.lgs. n. 23 del 2011, come modificato dall’art. 26, d.l. n. 104 del 2013 - “Assorbimento di tributi indiretti” - Atti e formalità direttamente consequenziali - Accettazione tacita di eredità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2021-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663140-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTE CATASTALI - IN GENERE

In tema di imposta di bollo, ipotecaria e catastale, il regime di cd. assorbimento della rilevanza fiscale di cui all'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 23 del 2011, come modificato dall'art. 26 d.l. n. 104 del 2013 (conv., con modif. in l. n. 128 del 2013) è circoscritto agli atti e formalità direttamente consequenziali agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, tra i quali non rientra l'accettazione tacita di eredità, costituendo questa un'evenienza del tutto occasionale e, potendo configurarsi non solo in presenza di atti di disposizione, ma anche di comportamenti concludenti, desumibili da eventi fattuali anche risalenti nel tempo, sicché il successivo atto notarile di disposizione integra unicamente il requisito formale necessario per rendere pubblico, nei registri immobiliari, l'intervenuto acquisto della qualità di erede.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 14/03/2011 num. 23 art. 10 com. 3, Decreto Legge 12/09/2013 num. 104 art. 26, Legge 08/11/2013 num. 128

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)