Sez. 5, Sentenza n. 25728 del 10/12/2007 (Rv. 601268 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Chiamato all'eredità in possesso dei beni ereditari - Scadenza del termine per l'inventario - Rinuncia all'eredità - Inefficacia - Efficacia traslativa - Esclusione - Conseguenze - Assoggettamento ad imposta fissa - Necessità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE
La rinuncia all'eredità posta in essere, dopo la scadenza del termine di cui all'art. 485 cod. civ., dal chiamato all'eredità che si trovi nel possesso dei beni ereditari, è assoggettabile ad imposta di registro in misura fissa, e non già proporzionale, non essendo in alcun caso configurabile come rinuncia ad effetti traslativi: quest'ultima, infatti, presuppone l'avvenuto trasferimento del diritto, mentre alla scadenza del termine per l'effettuazione dell'inventario il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice, con la conseguente inefficacia della rinuncia.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 485, Cod. Civ. art. 519, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 41, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)