Sez. 4, Sentenza n. 6970 del 07/12/2000 Cc. (dep. 21/02/2001) Rv. 218197 - 01
UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - IN GENERE | Decreto di citazione emesso prima della disciplina di riforma contenuta nella legge n. 479 del 1999 - Udienza preliminare - Necessità - Esclusione - Nuova disciplina - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - IN GENERE
È abnorme, perché determina l'indebita regressione del processo nella fase delle indagini preliminari, il provvedimento con il quale il giudice del dibattimento dichiari la nullità - per violazione dell'art. 550, comma 3, cod. proc. pen. - del decreto di citazione a giudizio emesso anteriormente alla modifica agli artt. 550 e 552 cod. proc. pen. apportata dalla legge n. 479 del 1999, atteso che, in assenza di disposizioni transitorie, opera il principio "tempus regit actum", con conseguente applicazione della disciplina vigente al momento in cui si è prodotto l'effetto tipico della "vocatio in ius".
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 552 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 552 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 550 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 550 com. 3, Legge 16/12/1999 num. 479 art. 44, Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 219
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)