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Sez. 4, Sentenza n. 4313 del 22/09/2000 Cc. (dep. 08/11/2000) Rv. 217661 - 01

UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - IN GENERE | Modifiche processuali - Introduzione del Giudice unico - Ampliamento delle ipotesi caratterizzate dalla necessità di procedere attraverso l'udienza preliminare - Disciplina transitoria -Assenza - Conseguenze - Situazioni intertemporali - Applicazione del principio "tempus regit actum".
Stato
decisa il 2000-09-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217661-01

UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - IN GENERE

Per valutare la regolarità del decreto di citazione a giudizio emesso in base agli artt. 555 e sgg. cod. proc. pen. per i procedimenti da celebrarsi davanti al Tribunale in composizione monocratica, nel testo modificato dal D.L.G. 19 febbraio 1998, n.15, ma prima dell'entrata in vigore della l. 16 dicembre 1999, n.479 (che all'art. 44 ha introdotto la necessità di tenere l'udienza preliminare per tutti i delitti puniti con pena pari o superiore nel massimo a quattro anni, anche congiunta a pena pecuniaria) deve essere applicata la norma vigente nel momento in cui l'atto è stato compiuto in quanto si tratta di successione nel tempo di norme aventi natura esclusivamente processuale, soggette al principio "tempus regit actum" e a quello della irretroattività della legge stabilito nell'art. 11 comma 1 delle disposizioni sulla legge in generale, disposizione nella specie non derogata stante l'assenza di una apposita norma transitoria. (Nella specie è stata ritenuta corretta la citazione diretta a giudizio per il reato di omicidio colposo in quanto nel momento in cui è stata disposta, la cit. l. 479/99 non era ancora entrata in vigore ed è stato ritenuto abnorme il provvedimento con cui il Tribunale ha trasmesso gli atti al pubblico ministero perché formulasse la richiesta di rinvio a giudizio).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 416 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 416 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 555 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 550, Legge 16/12/1999 num. 479 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)