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Sez. 3, Sentenza n. 1783 del 19/05/1976 (Rv. 380564 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - CONSEGNA O RILASCIO (ESECUZIONE PER) - RILASCIO - IN GENERE - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE - LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE EX ART 1 DELLA LEGGE N 841 DEL 1973 - ISTANZA DI FISSAZIONE DELLA DATA DELL'ESECUZIONE - PROVVEDIMENTO DI INAMMISSIBILITA - NATURA ORDINATORIA - IMPUGNABILITA PER CASSAZIONE EX ART 111 COST - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1976-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380564-01

ESECUZIONE FORZATA - CONSEGNA O RILASCIO (ESECUZIONE PER) - RILASCIO - IN GENERE - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE - LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE EX ART 1 DELLA LEGGE N 841 DEL 1973 - ISTANZA DI FISSAZIONE DELLA DATA DELL'ESECUZIONE - PROVVEDIMENTO DI INAMMISSIBILITA - NATURA ORDINATORIA - IMPUGNABILITA PER CASSAZIONE EX ART 111 COST - ESCLUSIONE.*

In tema di locazione di immobili urbani, il provvedimento con il quale il pretore, a seguito della sospensione dell'esecuzione delle pronunce di rilascio, disposta dall'art 1 secondo comma della legge 22 dicembre 1973 n 841, dichiara inammissibile l'istanza proposta dal locatore, ai sensi dell'art 4 della legge 26 novembre 1969 n 833, per la fissazione della data dell'esecuzione, non e impugnabile con ricorso per Cassazione ex art 111 della Costituzione, ma solo suscettibile di opposizione agli Atti esecutivi, ex art 617 cod proc civ. detto provvedimento, infatti, ha natura meramente ordinatoria, in quanto non risolve in via definitiva contestazioni inerenti a diritti soggettivi e puo essere dal pretore stesso modificato o revocato su nuova istanza dell'interessato. (V 2399/72, mass n 359833; (V 1507/72, mass n 358183).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 608 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Legge 26/11/1969 num. 833 art. 4 CORTE COST., Legge 22/12/1973 num. 841 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)