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Sez. 1, Sentenza n. 2399 del 14/07/1972 (Rv. 359833 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - IN GENERE - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI CON RICORSO EX ART 111 COST - PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO PER PROPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - IMPUGNABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1972-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359833-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - IN GENERE - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI CON RICORSO EX ART 111 COST - PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO PER PROPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - IMPUGNABILITA - ESCLUSIONE.*

Per l'ammissibilita del ricorso per Cassazione ai sensi dell'art 111, comma secondo della Costituzione - a norma del quale e sempre ammesso ricorso per Cassazione per violazione di legge contro le sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali - e necessario che il provvedimento impugnato, oltre ad essere stato emesso da un organo giurisdizionale e nell'Esercizio della funzione che gli e propria, abbia carattere decisorio, nel senso che, ancorche definito ordinanza o decreto, sia idoneo a produrre, con effetto di giudicato, effetti di diritto sostanziale o processuale sul piano contenzioso, sul piano, cioe, della composizione di interessi contrapposti. La sospensione del giudizio di merito in seguito alla proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione opera ipso jure, senza che al giudice sia consentito derogarvi e, pertanto, il relativo provvedimento, al pari di quello emesso nelle ipotesi di sospensione necessaria tassativamente previste dall'art 295 cod proc civ, non soltanto non ha i requisiti formali della sentenza, trattandosi di un provvedimento sottoscritto dal solo Presidente, ma non ne ha neppure quelli sostanziali, dato che esso, avendo per oggetto il solo regolamento del processo, ha carattere meramente ordinatorio. (Conf 2018'69, mass n 341254).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)