Sez. U, Sentenza n. 19449 del 30/09/2015 (Rv. 638195 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE | Illeciti disciplinari - Art. 2, comma 1, lett. q), del d.lgs. n. 109 del 206 - Ritardo ultrannuale nel deposito di provvedimenti - Giustificabilità - Condizioni e presupposti - Onere di segnalazione al dirigente dell'Ufficio - Funzione.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE
In tema di illeciti disciplinari riguardandi magistrati, il notevole carico di lavoro dal quale risulti gravato il magistrato è idoneo ad assumere rilievo quale causa di giustificazione per il ritardo ultrannuale nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali ove - tenuto conto degli standards di operosità e laboriosità mediamente sostenuti dagli altri magistrati dell'ufficio, a parità di condizioni di lavoro - vi sia una considerevole sproporzione, a suo danno, del carico di lavoro, sì da rendere inesigibile, per il magistrato incolpato, l'apprestamento di una diversa organizzazione, idonea a scongiurare quei gravi ritardi, fermo restando, in ogni caso, il suo onere di segnalare al capo dell'ufficio giudiziario la prolungata situazione di disagio lavorativo in cui venga a trovarsi per consentire, a questi, l'adozione di idonei rimedi, non essendo consentito all'interessato di effettuare autonomamente la scelta di assumere in decisione cause civili in eccesso rispetto alla possibilità di redigere tempestivamente le relative motivazioni.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. Q
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)