Sez. U, Sentenza n. 5761 del 12/04/2012 (Rv. 622213 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE | Illeciti disciplinari - Art. 2, comma primo, lett. q) del d.lgs. n. 109 del 2006 - Ritardo nel deposito di provvedimenti - Elementi costitutivi - Carico di lavoro comparativo e laboriosità - Rilevanza - Limiti - Apprezzamento delle circostanze di fatto - Valutazione rimessa alla Sezione Disciplinare - Censurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE
In tema di illeciti disciplinari riguardanti magistrati, la fattispecie prevista dall'art. 2, comma primo, lett. q), dell'art. 2 del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 richiede, quale presupposto per la punibilità dei ritardi, la necessaria concorrenza della reiterazione, della gravità e della ingiustificatezza degli stessi, attesa la chiara formulazione letterale della disposizione. Ne consegue che tali elementi debbono essere contestualizzati alla luce del complessivo carico di lavoro, in riferimento a quello mediamente sostenibile dal magistrato a parità di condizioni, della laboriosità e dell'operosità, desumibili dall'attività svolta sotto il profilo quantitativo e qualitativo, e di tutte le altre circostanze utili che, per loro natura, implicano un tipico apprezzamento di fatto e che, quindi, sono essenzialmente devolute alla valutazione di merito della Sezione Disciplinare, non censurabile in sede di legittimità ove assistita da motivazione sufficiente e non contraddittoria. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, la quale aveva ritenuto i ritardati depositi eccedenti i limiti di ragionevolezza, avendo riguardo sia al dato numerico in sé considerato e relativo a 1966 provvedimenti, sia al dato percentuale dei provvedimenti fuori termine rispetto a quelli complessivamente adottati, sia alla protrazione dei ritardi, superiori ad un anno in 72 casi, e, per tali connotazioni, non giustificabili in ragione dell'elevato livello qualitativo delle motivazioni).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. Q
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)