Sez. 3, Sentenza n. 11204 del 14/10/1992 (Rv. 478910 - 01)
Locazione - Obbligazioni del conduttore - Perdita e deterioramento della cosa locata - In genere | Immobili dichiarati inagibili in seguito al terremoto del 1980 nelle regioni Campania e Basilicata - Esonero dall'obbligo di pagamento del canone ex art. 5 quater del D.L. n. 333 del 1981 - Configurabilità - Limiti.
Locazione - Obbligazioni del conduttore - Perdita e deterioramento della cosa locata - In genere
L'art. 5 quater del D.L. 26 giugno 1981 n. 333 (aggiunto con legge di conversione 6 agosto 1981 n. 456), che prevede l'esonero dall'obbligo di pagamento del canone di locazione degli immobili dichiarati inagibili in seguito al terremoto che ha colpito le regioni della Campania e della Basilicata nel novembre 1980, fino alla data di collaudo dei lavori di ripristino che ne consentono l'agibilità e l'abitabilità, si riferisce solo ai conduttori costretti ad abbandonare l'abitazione resa inabitabile e non può essere applicato, quindi, ai conduttori che, nonostante la dichiarazione di inagibilità, siano rimasti nel godimento dell'immobile.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 26/06/1981 num. 333 art. 5 quater, Legge 06/08/1981 num. 456
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)