Sez. 3, Sentenza n. 11367 del 19/12/1996 (Rv. 501424 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE | Terremoto del 1980 - Esonero ex. art. 5 D.L. 333 del 1981 per gli immobili inagibili - Portata - Conduttori rimasti nello immobile - Applicabilità dell'esonero - Esclusione.
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE
La disposizione dell'art. 5 quater D.L. 26 giugno 1981 n. 333, aggiunto con la legge di conversione 6 agosto 1981 n. 456, che prevede l'esonero dall'obbligo di pagamento del canone di locazione degli immobili dichiarati inagibili in seguito al terremoto che ha colpito le regioni Campania e Basilicata nel novembre 1980 fino alla data di collaudo dei lavori di ripristino che ne consentano l'abitabilità, si riferisce ai conduttori costretti ad abbandonare l'abitazione resa inagibile. Essa, pertanto, non può essere applicata ai conduttori che nonostante la dichiarazione di inagibilità siano rimasti nel godimento dell'immobile.
Riferimenti normativi: Legge 06/08/1981 num. 456, Decreto Legge 26/06/1981 num. 333 art. 5 quater
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)