diritto.io

Sez. 4 - , Sentenza n. 2845 del 15/10/2020 Ud. (dep. 25/01/2021) Rv. 280319 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Coordinatore per l'esecuzione dei lavori - Posizione di garanzia - Contenuto - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-10-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280319-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO

In tema di infortuni sul lavoro, il compito di controllo del coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori sull'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) che non preveda le modalità operative di una lavorazione in quota, non è limitato alla regolarità formale dello stesso e alla astratta fattibilità di tale lavorazione con i mezzi ivi indicati, ma si estende alla verifica della compatibilità di tale lavorazione con le concrete caratteristiche degli strumenti forniti e delle protezioni apprestate dall'impresa.(In applicazione del principio la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità del coordinatore della sicurezza per il reato di lesioni colpose ai danni di un lavoratore caduto da un ponteggio nel corso della realizzazione della pavimentazione di un balcone privo di barriere protettive, per non avere sollecitato l'appaltatore alla messa a norma di tale ponteggio, pericoloso per carenze strutturali, eccessivo distanziamento dalla parete e carenza di interventi manutentivi).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 92

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)