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Sez. 4, Sentenza n. 3288 del 27/09/2016 Ud. (dep. 23/01/2017) Rv. 269046 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME | Coordinatore per l'esecuzione dei lavori - Obblighi - Funzione di alta vigilanza - Responsabilità - Rischio c.d. generico - Sussistenza - Rischio specifico - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-09-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269046-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME

In tema di infortuni sul lavoro, la funzione di alta vigilanza che grava sul coordinatore per l'esecuzione dei lavori ha ad oggetto esclusivamente il rischio c.d. generico, relativo alle fonti di pericolo riconducibili all'ambiente di lavoro, al modo in cui sono organizzate le attività, alle procedure lavorative ed alla convergenza in esso di più imprese; ne consegue che il coordinatore non risponde degli eventi riconducibili al c.d. rischio specifico, proprio dell'attività dell'impresa appaltatrice o del singolo lavoratore autonomo. (In applicazione di tale principio, la Corte di cassazione ha annullato parzialmente con rinvio la sentenza di condanna del coordinatore per la sicurezza dei lavori in relazione al decesso causato dalla precipitazione dal tetto di un dipendente dell'impresa appaltatrice dei lavori di rimozione delle lastre di copertura, rilevando che non era stato accertato se si trattava di un rischio generico, relativo alla conformazione generale del cantiere, ovvero di un rischio specifico attinente alle attività oggetto del contratto di appalto).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 92, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 96, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 100

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)