Sez. 2, Sentenza n. 2056 del 16/10/1970 (Rv. 348153 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - LIMITI - SPESE RIMBORSABILI - NOZIONE - CRITERIO DI INDIVIDUAZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - LIMITI - SPESE RIMBORSABILI - NOZIONE - CRITERIO DI INDIVIDUAZIONE.*
Il concetto di spese rimborsabili da parte del datore di lavoro, al lavoratore (nella specie, cosidette spese di rappresentanza) in quanto non comprese nella retribuzione, postula negativamente l'esclusione dei caratteri concorrenti di continuita, determinatezza o determinabilita, ed obbligatorieta delle spese stesse, e consiste positivamente nella erogazione effettivamente sostenuta dal lavoratore per conto del datore di lavoro. Qualora si presentino dubbi nell'individuazione concreta del soggetto nel cui interesse le spese siano state erogate, ovvero risulti la esistenza di un interesse inscindibile di tutte le parti del rapporto di lavoro, appare necessario fare riferimento sia ai criteri generali di continuita, determinatezza o determinabilita, ed obbligatorieta, sia alla presunzione di onerosita operante nel rapporto e diretta ad inquadrare nel corrispettivo ogni elemento di dubbia natura retributiva. (V 636'68, mass n 331804 2385'66, mass n 324624).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)