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Sez. 3, Sentenza n. 2385 del 23/09/1966 (Rv. 324624 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - INDENNITA DI RIMBORSO SPESE - NOZIONE - INDENNITA DI VIAGGIO.*
Stato
decisa il 1966-09-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/324624-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - INDENNITA DI RIMBORSO SPESE - NOZIONE - INDENNITA DI VIAGGIO.*

Il concetto di indennita di rimborso spese, che, ai sensi dell'art 2121 cod civ, va esclusa dal calcolo della retribuzione, implica l'esistenza di una spesa fatta nell'interesse del datore di lavoro; mentre, se l'erogazione e fatta per soddisfare a titolo remunerativo una esigenza del prestatore d'opera, non puo parlarsi di rimborso, ma di compenso che, se anche non attiene strettamente al valore economico del lavoro prestato, tuttavia concorre ad assicurare la rispondenza della retribuzione alle esigenze di vita del lavoratore. In relazione a tali criteri, per quanto attiene alle cosiddette indennita di viaggio, deve ritenersi che rientrino nell'ambito del rimborso spese e debbano, percio, essere escluse dal computo della retribuzione quelle competenze elargite dal datore di lavoro per le spese incontrate dal prestatore d'opera per recarsi per motivo di lavoro in luogo diverso da quello dove si svolge normalmente il lavoro; mentre hanno carattere retributivo quelle corrisposte per il tempo perduto e per le spese incontrate dal lavoratore per recarsi al normale luogo di lavoro, perche cio rientra negli obblighi impliciti nella prestazione dell'opera cui e tenuto in virtu del contratto di lavoro, per cui ogni elargizione fatta a tale titolo e a carattere continuativo costituisce una integrazione della retribuzione. (Cfr 3246/60).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)