Sez. L, Sentenza n. 1123 del 14/02/1983 (Rv. 425904 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - VERIFICAZIONE DELLA CORRISPONDENZA O MENO DELLA RETRIBUZIONE CORRISPOSTA AI CRITERI FISSATI DALL'ART. 36 DELLA COSTITUZIONE - CRITERI DI VALUTAZIONE - GIUDIZIO COMPLESSO DEL GIUDICE DI MERITO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - VERIFICAZIONE DELLA CORRISPONDENZA O MENO DELLA RETRIBUZIONE CORRISPOSTA AI CRITERI FISSATI DALL'ART. 36 DELLA COSTITUZIONE - CRITERI DI VALUTAZIONE - GIUDIZIO COMPLESSO DEL GIUDICE DI MERITO.*
Il principio per cui le tabelle salariali contenute in contratti collettivi, disciplinanti rapporti di lavoro uguali o simili a quello dedotto in giudizio, possono essere lo strumento più agevole ed adatto per il giudice, al fine di verificare la corrispondenza o meno della retribuzione corrisposta ai criteri fissati dall'art. 36 della Costituzione, non implica che, automaticamente ed in via generale ed astratta, si debbano considerare non conformi a tale norma, e perciò nulli, tutti i patti relativi a retribuzioni non coincidenti con quelle stabilite dai suddetti contratti, sia in ordine ai livelli retributivi, sia in ordine all'ambito delle categorie prese in considerazione, ma comporta semplicemente l'utilizzazione delle tabelle quali elementi di un più complesso giudizio di congruità della retribuzione, il quale va formulato prendendo anche in considerazione tutti gli elementi concreti del rapporto, da fornirsi da parte del lavoratore che lamenta l'insufficienza della retribuzione ovvero da acquisire di ufficio nei casi e nei modi previsti, alla cui stregua si possa determinare la qualità e la quantità del lavoro prestato ed ogni altro effettivo termine di riferimento rispetto al quale vanno apprezzate la proporzionalità e la sufficienza della retribuzione stessa, secondo il precetto costituzionale, non potendosi, neppure, in tale contesto escludere la valutazione di tabelle retributive annesse a contratti collettivi propri di categorie diverse, ma ugualmente rilevanti in quanto attinenti ad attività lavorative di natura omogenea rispetto a quella dedotta in giudizio. (V 2032/81, mass n 412753).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)