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Sez. 3, Sentenza n. 3837 del 25/11/1974 (Rv. 372377 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SU UN'ASTRATTA QUESTIONE GIURIDICA - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1974-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372377-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SU UN'ASTRATTA QUESTIONE GIURIDICA - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*

Quando con un motivo di ricorso per Cassazione si prospetta un difetto di motivazione che non riguarda un punto di fatto ma un'astratta questione di diritto, il giudice di legittimita, investito a norma dell'art 384, secondo comma, cod proc civ del potere di integrare e correggere la motivazione della sentenza impugnata, e chiamato a valutare se la soluzione adottata dal giudice del merito sia oggettivamente conforme alla legge, piuttosto che a sindacare la motivazione, cosicche persino l'eventuale Mancanza deve dirsi irrilevante, qualora il giudice del merito sia comunque pervenuto ad un'esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame. (V 687'73, mass n 362849).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)