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Sez. 3, Sentenza n. 2756 del 03/04/1990 (Rv. 466379 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI E MOTIVAZIONE - ASTRATTA QUESTIONE DI DIRITTO - CONFORMITÀ ALLA LEGGE DELLA SOLUZIONE ADOTTATA DAL GIUDICE DEL MERITO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1990-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466379-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI E MOTIVAZIONE - ASTRATTA QUESTIONE DI DIRITTO - CONFORMITÀ ALLA LEGGE DELLA SOLUZIONE ADOTTATA DAL GIUDICE DEL MERITO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - IRRILEVANZA.*

Qualora con un motivo di ricorso per Cassazione si prospetti un difetto di motivazione che non riguardi un punto di fatto bensì un'astratta questione di diritto - come quando si discuta se la proposizione dedotta da una delle parti abbia natura di domanda o di eccezione - il giudice di legittimità, investito a norma dell'art. 384 cod. proc. civ. del potere di integrare e correggere la motivazione della sentenza impugnata, è chiamato a valutare se la soluzione adottata dal giudice del merito sia oggettivamente conforme alla legge, piuttosto che a sindacarne la motivazione, con la conseguenza che anche l'eventuale Mancanza di questa deve ritenersi irrilevante, quando il giudice del merito sia comunque pervenuto ad una esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame. (Conf 199/76, mass n 378855; (Conf 3837/74, mass n 372377).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)