Sez. 4, Sentenza n. 4228 del 09/01/1989 Ud. (dep. 22/03/1989) Rv. 180852 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI - INDIVIDUAZIONE ATTRAVERSO I MOTIVI - CONSEGUENZA.*
IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI - INDIVIDUAZIONE ATTRAVERSO I MOTIVI - CONSEGUENZA.*
Poiché il contenuto dell'impugnazione è determinato dalla valutazione complessiva della dichiarazione e dei motivi, deve ritenersi proposta per i soli interessi civili l'impugnazione che risulti così circoscritta dai motivi, siano questi contestuali o successivi alla dichiarazione generica, con conseguente Onere per l'impugnante, ex art. 202, comma secondo, cod. proc. pen., di far notificare entro tre giorni la dichiarazione stessa alle altre parti a pena di decadenza. (Conf mass n 166808).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 202 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)