diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 576 del 30/01/1985 (Rv. 438787 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ - IN GENERE - PROVA - PROVE EMATOLOGICHE O GENETICHE - AMMISSIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO.*
Stato
decisa il 1985-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438787-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ - IN GENERE - PROVA - PROVE EMATOLOGICHE O GENETICHE - AMMISSIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO.*

In tema di dichiarazione giudiziale della paternità naturale, la maggiore affidabilità delle cosiddette prove ematologiche o genetiche, alla stregua dei più recenti metodi scientifici, nel senso della loro idoneità ad evidenziare non soltanto in termini negativi, ma anche positivi, il rapporto di filiazione, non esclude che le prove medesime restino soggette ai poteri discrezionali del giudice del merito in ordine all'ammissione dei mezzi istruttori in genere, e che quindi vengano legittimamente rifiutate in presenza di elementi già sufficienti alla formazione del convincimento, positivo o negativo, sul fondamento della domanda. (V 5631/83, mass n 430581; (V 6400/80, mass n 410148).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)