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Sez. 1, Sentenza n. 5631 del 22/09/1983 (Rv. 430581 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ - IN GENERE - REGIME DI LIBERTÀ DELLA PROVA, INTRODOTTO DALLA LEGGE N. 151 DEL 1975 - AMMISSIONE DEI MEZZI DI PROVA - POTERI DISCREZIONALI DEL GIUDICE DI MERITO - SUSSISTENZA - SUFFICIENZA DELLE PROVE GIÀ ACQUISITE - PROVA EMATOLOGICA - DINIEGO - LICEITÀ.*
Stato
decisa il 1983-09-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430581-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ - IN GENERE - REGIME DI LIBERTÀ DELLA PROVA, INTRODOTTO DALLA LEGGE N. 151 DEL 1975 - AMMISSIONE DEI MEZZI DI PROVA - POTERI DISCREZIONALI DEL GIUDICE DI MERITO - SUSSISTENZA - SUFFICIENZA DELLE PROVE GIÀ ACQUISITE - PROVA EMATOLOGICA - DINIEGO - LICEITÀ.*

Il regime di libertà della prova, introdotto in tema di dichiarazione giudiziale della paternità naturale con la legge 19 maggio 1975 n. 151, non comporta deroghe ai poteri discrezionali del giudice del merito in ordine all'ammissione dei mezzi di prova, obbligandolo ad ammettere tutti quelli astrattamente utilizzabili, pure se superflui nel caso concreto, nemmeno con riguardo alla cosiddetta prova ematologica, benché idonea a fornire elementi di valutazione tanto per escludere quanto per affermare il rapporto biologico di paternità, con la conseguenza che anche tale prova viene legittimamente rifiutata, quando siano già acquisiti elementi idonei alla formazione del convincimento, positivo o negativo sul fondamento della domanda. (V 4546/81, mass n 415259; (V 6400/80, mass n 410148 e mass n 410149).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)