Sez. 2, Sentenza n. 5571 del 28/12/1979 Ud. (dep. 03/05/1980) Rv. 145171 - 01
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE - APPLICAZIONE NORMALE IN SEDE ESECUTIVA - APPLICABILITA ANCHE DA PARTE DEL GIUDICE DI COGNIZIONE - IMPUGNABILITA DEL PROVVEDIMENTO - LIMITI.*
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE - APPLICAZIONE NORMALE IN SEDE ESECUTIVA - APPLICABILITA ANCHE DA PARTE DEL GIUDICE DI COGNIZIONE - IMPUGNABILITA DEL PROVVEDIMENTO - LIMITI.*
L'indulto, che presuppone una sentenza irrevocabile di condanna, di norma viene applicato in Sede esecutiva e solo per ragioni di economia funzionale o di opportunita si procede all'applicazione preventiva del beneficio, in previsione del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, da parte del giudice di cognizione. L'omessa pronuncia nel giudizio di merito circa l'applicazione del beneficio non costituisce, pertanto, di per se stessa causa di nullita della sentenza e, correlativamente, motivo di ricorso, ammissibile soltanto allorche il giudice di cognizione abbia preso in esame la questione di applicabilita o meno del beneficio, risolvendola in senso negativo. In tale caso la statuizione di rifiuto di applicazione del beneficio e suscettiva dei mezzi di impugnazione consentiti (compreso il ricorso per Cassazione) per evitare che sulla questione erroneamente decisa abbia a formarsi il giudicato.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 174 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 593
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)