Sez. 2, Sentenza n. 4196 del 16/12/1984 Ud. (dep. 09/05/1984) Rv. 164075 - 01
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE - APPLICAZIONE NORMALE IN SEDE ESECUTIVA - APPLICABILITÀ DA PARTE DEL GIUDICE DI COGNIZIONE - LIMITI - "RATIO".*
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE - APPLICAZIONE NORMALE IN SEDE ESECUTIVA - APPLICABILITÀ DA PARTE DEL GIUDICE DI COGNIZIONE - LIMITI - "RATIO".*
L'indulto presuppone una sentenza irrevocabile di condanna, e di norma viene applicato in Sede esecutiva - soltanto per ragioni di economia funzionale o di opportunità si procede all'applicazione preventiva del beneficio da parte del giudice di cognizione, in previsione del passaggio in giudicato della sentenza. (fattispecie in cui il giudice di cognizione aveva esteso l'applicazione del beneficio a pene inflitte con sentenze di condanna già pronunciate in altri procedimenti da altro giudice). (Conf mass n 145171).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 174 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 591 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 593
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)