Sez. 3, Sentenza n. 3997 del 16/06/1986 (Rv. 446819 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - TERMINE PER IL PAGAMENTO DEL PREZZO - DECORRENZA - ARTICOLO UNICO DELLA LEGGE N. 2 DEL 1979 - INCIDENZA SUL TERMINE DI OFFERTA DEL PREZZO DA PARTE DEL RETRAENTE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - SCADENZA DI DETTO TERMINE - DECADENZA DAL DIRITTO DI RISCATTO - OPPOSIZIONE DEL TERZO ALL'AZIONE - IRRILEVANZA.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - TERMINE PER IL PAGAMENTO DEL PREZZO - DECORRENZA - ARTICOLO UNICO DELLA LEGGE N. 2 DEL 1979 - INCIDENZA SUL TERMINE DI OFFERTA DEL PREZZO DA PARTE DEL RETRAENTE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - SCADENZA DI DETTO TERMINE - DECADENZA DAL DIRITTO DI RISCATTO - OPPOSIZIONE DEL TERZO ALL'AZIONE - IRRILEVANZA.*
L'articolo unico della legge n. 2 del 1979 - in forza del quale, in tema di riscatto agrario, il termine per il pagamento del prezzo, in caso di contestazione, decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta il diritto di riscatto - non ha inciso sul termine entro il quale il prezzo deve essere offerto dal retraente e che, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 590 del 1965, รจ quello di un anno dalla trascrizione del contratto di compravendita con il terzo. Consegue che, qualora siffatta offerta non sia stata tempestivamente o validamente effettuata con l'offerta dello stesso prezzo indicato nel contratto di alienazione al terzo il retraente decade dal diritto di riscatto, a nulla rilevando che il terzo acquirente si sia poi opposto alla relativa Azione.*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 08/01/1979 num. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)