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Sez. 3, Sentenza n. 6334 del 22/06/1999 (Rv. 527812 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO | Decadenza - Rimborso del prezzo al retrattato - Termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza attuativa del diritto - Sentenza di accertamento di essa e di condanna del terzo al trasferimento del fondo - Omessa esecuzione - Domanda per l' adempimento in forma specifica - Decorrenza del predetto termine dalla definitività di questa sentenza.
Stato
decisa il 1999-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/527812-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO

In caso di sentenza di accertamento del diritto di riscatto, con condanna del retrattato a trasferire il fondo, senza sostituzione a questi del retrattante - e quindi con effetti obbligatori, non reali - e di domanda per l'adempimento coattivo di tale sentenza, per pervicace opposizione del terzo a tale trasferimento, il termine, a pena di decadenza dal diritto, di tre mesi per il rimborso al retrattato del prezzo pagato decorre non dal passaggio in giudicato della predetta sentenza accertativa, ma dalla sentenza di accoglimento della conseguente domanda che, attuando in modo definitivo il diritto al riscatto, sostituisce nella posizione contrattuale di acquirente il retrattante al posto del retrattato, e quindi gli riconosce la titolarità del bene.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Legge 08/01/1979 num. 2 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)