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Sez. 1, Sentenza n. 15298 del 04/04/2006 Cc. (dep. 03/05/2006) Rv. 234212 - 01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO CONSERVATIVO - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ | Criteri - Valutazione dell'elemento psicologico del reato - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234212-01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO CONSERVATIVO - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ

Il sequestro preventivo è legittimamente disposto in presenza di un reato che risulti sussistere in concreto, e indipendentemente dall'accertamento della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'agente o della sussistenza dell'elemento psicologico, atteso che la verifica di tali elementi è estranea all'adozione della misura cautelare reale. (Nella fattispecie, relativa al reato di omessa comunicazione, da parte del condannato per reati di stampo mafioso, alla polizia tributaria delle variazioni del proprio patrimonio, la Corte ha respinto il ricorso basato sulla dedotta mancanza del dolo nell'avvenuta omissione, alla quale era conseguito il sequestro preventivo dei beni del ricorrente).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 325 CORTE COST., Legge 13/09/1982 num. 646 art. 31 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)