Sez. 6, Sentenza n. 2672 del 09/07/1999 Cc. (dep. 05/08/1999) Rv. 214185 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IN GENERE | Sequestro preventivo - Condizioni previste per le misure cautelari personali - Gravi indizi di colpevolezza - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie: sequestro di titoli di credito compresi in asse ereditario, già sottratti a sequestro giudiziario civile.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IN GENERE
In tema di sequestro preventivo di un bene pertinente ad un reato, non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, essendo sufficiente che sussista il "fumus commissi delicti", vale a dire la astratta sussumibilità in una determinata fattispecie di reato, del fatto, contestato come ipotesi di accusa. (Fattispecie relativa a sequestro preventivo emesso con riferimento a titoli di credito, facenti parte di compendio ereditario ed oggetto di infruttuosa esecuzione di sequestro giudiziario in sede civile. La Cassazione, enunciando il principio sopra riportato, ha rigettato il ricorso dell'indagato, che chiedeva l'annullamento del provvedimento cautelare reale, sostenendo che a suo carico non sussistevano elementi di accusa in ordine ai contestati reati di cui agli artt. 388 comma 3 e 627 cod.pen.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 325 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 325 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)