Sez. L, Sentenza n. 458 del 11/01/2011 (Rv. 616075 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Licenziamento illegittimo (per mancato superamento del periodo di prova) - Determinazione tra il minimo e il massimo dell'indennità ex art. 19 CCNL Dirigenti industriali - Potere del giudice di merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO
In tema di licenziamento illegittimo (nella specie, per mancato superamento del periodo di prova), la determinazione, tra un minimo ed un massimo, della misura dell'indennità risarcitoria, previste dall'art. 19 del c.c.n.l. per i dirigenti industriali, spetta al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per motivazione assente, illogica o contraddittoria. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva determinato la predetta indennità nella misura di quindici mensilità - in riferimento ad un minimo calcolabile di dodici ed un massimo di ventidue mensilità - dando rilievo preminente, da un lato, al breve periodo di rapporto di lavoro e, dall'altro, alle circostanze relative al recesso, motivato sulla base di un patto di prova nullo per difetto della forma scritta contestuale o anteriore all'instaurazione del rapporto lavorativo).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5, Contr. Coll. 23/05/2000 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)